Da ottobre sono entrati in vigore i 3 nuovi decreti per l’efficienza energetica degli edifici.
I tre decreti rappresentano un passo avanti verso gli edifici ad energia quasi zero del 2019 (edifici pubblici) e del 2021 (edifici privati) che hanno ora un quadro normativo e regolamentare: dalla certificazione energetica degli immobili unica per tutta Italia (il decreto contiene un unico modello valido per l’intero territorio nazionale e sostituisce le precedenti linee guida del 2009), ai metodi di calcolo unici anch’essi, e ai nuovi requisiti minimi di efficienza energetica sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni (tra cui una riduzione dei valori di trasmittanza termica U in relazione a due scadenze temporali, ottobre 2015 e 2019/2021).
Riguardo al decreto relativo ai requisiti minimi di efficienza energetica, vengono rafforzati gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.
Importante sottolineare che per la prima volta viene fornita una definizione “tecnica” di “edifici a energia quasi zero” definendo le prescrizioni ad esso relative.
I requisiti non riguardano più solo il fabbisogno globale ma anche l’indice di prestazione energetica dell’involucro EPHnd che calcolato con l’edificio di riferimento risulta particolarmente restrittivo.
Una delle principali novità riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante per i quali i requisiti minimi sono determinati applicando la
metodologia dell’edificio di riferimento, così come previsto dalla direttiva 2010/31/UE nota
anche come “EPBD recast”.
In sintesi, sono previste 4 tipologie di intervento con relative prescrizioni specifiche:
- Edifici di nuova costruzione;
- Ristrutturazione di 1° livello (ovvero intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e impianto termico);
- Ristrutturazione di 2° livello (ovvero intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio ed eventualmente anche impianto termico);
- Riqualificazione energetica (ovvero interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici
(tratto da AIPE – www.aipe.biz )
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.M. 26 giugno 2015
Contenuti:
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
– Allegato 1: Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici
– Appendice A: Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE
– Appendice B – Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)
– Appendice C – Format di indicatore per gli annunci commerciali
– Appendice D – Format di Attestato di Qualificazione Energetica
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
– Allegato 1: Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
– Appendice A: descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica
– Appendice B: requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
– Allegato 2: norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.